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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 206 del 1972

Decisione
decisa il 1972-12-14, depositata il 1972-12-29
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:206
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6476

  • Lavoro
  • Legge 1 ottobre 1960, n. 1027, art. 1
  • Conferimento al governo del potere di emanare norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 14 luglio 1959, n. 741
  • Illegittimità costituzionale già dichiarata
  • Conseguente illegittimità dei decreti emessi in base alla legge n. 1027
  • Fattispecie
  • D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414
  • Obbligatorietà "erga omnes" dell'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960
  • Dipendenti delle aziende commerciali.
Leggi la massima
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, contenuta nella sentenza n. 106 del 1962, dello art. 1 della legge 1 ottobre 1960 n. 1027, vengono ad essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base alla norma predetta.

Norme impugnate

  • d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414
  • art. 1 legge 1 ottobre 1960, n. 1027
  • legge 14 luglio 1959, n. 741

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, con il quale è stato reso obbligatorio erga omnes l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1970 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Gagliano Giovanna e la società Sud-Confex di Gela, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971. Udita nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli.
Nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Gagliano Giovanna e la società Sud-Confex, il tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 2 luglio 1970 (pervenuta a questa Corte il 18 febbraio 1971), premesso che nella specie, per quanto concerne la domanda relativa al salario, dovrebbe applicarsi a un determinato periodo del rapporto l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960 per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Caltanissetta, reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, ha proposto, con riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico di detto decreto, perché emanato in forza dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato illegittimo da questa Corte. Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e pertanto la causa è stata decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. : Con la sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, ricordata nell'ordinanza, questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, col quale era stato esteso il campo di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di quest'ultima (3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione. Per effetto della predetta sentenza vengono a essere colpiti da illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo. Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un accordo collettivo provinciale stipulato il 1 agosto 1960, fu emanato in forza dell'art. 1 della detta legge, e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 414, recante "Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Caltanissetta". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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