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Sez. 3, Sentenza n. 277 del 13/01/1979 (Rv. 396355 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396355-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA.*

Il coltivatore, che eserciti il diritto di riscatto ai sensi dell'art 8 della legge n 590 del 1965, deve pagare, o almeno offrire, il prezzo entro tre mesi dall'Esercizio del riscatto (ovvero entro un anno, se abbia in corso la pratica per ottenere il mutuo di cui all'art 1 della stessa legge) e non gia dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il suo diritto al riscatto. (Conf 4541/77, mass n 388149).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)