Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 17/05/2006 (Rv. 590407 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Dovere di diligenza imposto al danneggiato - Portata e limiti - Comportamento equivalente a rinuncia alla pretesa - Inesigibilità - Fattispecie in tema di risarcimento del danno per inadempimento a convenzione di lottizzazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, sicché, in tema di responsabilità della p.a. per l'inadempimento ad una convenzione di lottizzazione per effetto di un illegittimo provvedimento di riduzione dell'indice di fabbricabilità e conseguente rigetto di domande di concessione edilizia, non può esigersi dal danneggiato una condotta conformativa a detto provvedimento comportante la rinuncia al bene della vita per il quale il soggetto aveva legittima aspettativa, ed implicante un dovere di presentare un progetto edificatorio conforme all'indice fabbricativo illegittimamente ridotto dal Comune, poiché ciò comporterebbe la rinuncia a realizzare il precedente progetto, con l'unica prospettiva di risarcimento per equivalente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)