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Sez. 6, Sentenza n. 839 del 05/03/1999 Cc. (dep. 26/04/1999) Rv. 213683 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO | Udienza di convalida - Difensore di fiducia - Avviso - Previsione di un termine specifico - Esclusione - Mancato reperimento del difensore di fiducia - Nomina di un difensore d'ufficio per l'interrogatorio - Legittimità - Validità dell'atto - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213683-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO

In tema di convalida del fermo o dell'arresto, al giudice per le indagini preliminari non è imposto alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo, solo, l'art. 390, comma secondo, cod. proc. pen. che l'avviso deve essere dato "senza ritardo". Deve, quindi, escludersi che il termine di ventiquattro ore per detto avviso al difensore di cui all'art. 364 cod. proc. pen. sia compatibile con il procedimento di convalida, caratterizzato dalla necessità di espletare i relativi adempimenti in tempi brevi, a pena di perdita di efficacia dell'arresto o del fermo, e deve affermarsi la piena legittimità dell'interrogatorio (e, conseguentemente, la piena efficacia della disposta misura cautelare della custodia in carcere) reso alla presenza di difensore di ufficio appositamente nominato, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 364 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)