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Sez. 1, Sentenza n. 541 del 23/01/1984 (Rv. 432768 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CELAMENTO DELLA GRAVIDANZA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432768-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CELAMENTO DELLA GRAVIDANZA - CONFIGURABILITÀ.*

Il celamento della gravidanza, il quale, a norma dell'art. 235 primo comma n. 3 (nuovo testo) cod. civ., rende ammissibile l'Azione di disconoscimento della paternità, indipendentemente dal suo concorso con l'adulterio e con il celamento della nascita, sussiste quando la moglie abbia occultato la gravidanza medesima con un comportamento cosciente e volontario, anche se non preordinato, ovvero privo della convinzione circa l'estraneità del marito rispetto al concepimento, e quando tale comportamento si sia protratto per un apprezzabile periodo di tempo fra la conoscenza da parte sua dello stato di gravidanza (e non dalla data di inizio della stessa) e la sua comunicazione al marito, nell'arco compreso fra il trecentesimo ed centottantesimo giorno prima della nascita, mentre, nel concorso di detti requisiti, resta irrilevante che l'occultamento stesso non sia durato fino alla nascita, perché cessato in un momento anteriore, sia pure per un nuovo fatto volontario della moglie. (V 5868/78, mass n 395691; (V 5179/77, mass n 388808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)