Sez. 5, Sentenza n. 3912 del 10/12/1974 Ud. (dep. 08/04/1975) Rv. 129704 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA -DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE - NECESSITA DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA -DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE - NECESSITA DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
L'esistenza di un procedimento per il reato di falsa testimonianza non costituisce una questione pregiudiziale rispetto al procedimento principale. I rapporti fra i due procedimenti non sono regolati dall' art 18 cod proc pen, ma dall'art 458 dello stesso codice, il quale attribuisce al giudice del procedimento in cui fu resa la falsa testimonianza la potesta discrezionale secondo il suo insindacabile apprezzamento, di sospendere il procedimento qualora lo ritenga opportuno; e cio perche il giudicato relativo al procedimento per falsa testimonianza non vincola il giudizio relativo al procedimento principale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)