Sez. 3, Sentenza n. 1933 del 30/05/1969 (Rv. 341088 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONCILIATORE PER RAGIONI DI VALORE - DICHIARAZIONE DEL PRETORE DI INCOMPETENZA PER RAGIONI DI MATERIA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL CONCILIATORE PER RAGIONI DI VALORE - DICHIARAZIONE DEL PRETORE DI INCOMPETENZA PER RAGIONI DI MATERIA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Nel caso in cui il conciliatore, adito in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si sia dichiarato incompetente per ragioni di valore e il pretore, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, abbia rilevato che la Competenza a conoscere dell'opposizione spettava funzionalmente al primo giudice, ha luogo quel conflitto negativo di Competenza per materia che, ai sensi dell'art.45 cod. proc.civ., giustifica la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza. (V. 1886-69, massima n.341034).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)