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Sez. 5 - , Sentenza n. 36362 del 23/11/2021 (Rv. 663056 - 01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE | Lavoratore dipendente di società di capitali – Qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico – Incompatibilità - Ragioni – Conseguenze – Qualità di socio amministratore e membro del consiglio di amministrazione – Compatibilità – Condizioni – Accertamento in concreto. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2021-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663056-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, sussiste l'incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio

di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)