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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 367 del 1998

Decisione
decisa il 1998-10-28, depositata il 1998-11-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:367
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24224

  • Imposta di registro
  • Compravendita di immobile ancora privo di dati aggiornati di rendita catastale
  • Possibilità per il contribuente di richiedere all'u.t.e. l'attribuzione della rendita catastale con successivo, eventuale recupero da parte dell'ufficio del registro della differenza d'imposta afferente al valore dichiarato nell'atto e quello catastale
  • Pretesa lesione del principio di eguaglianza in riferimento al contribuente che già disponga di una rendita catastale
  • Pretesa violazione del principio della capacità contributiva
  • Questione già sostanzialmente decisa con sentenza n. 463 del 1995
  • Mera riproposizione
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), in quanto - posto che la Corte, scrutinando, con riferimento all'art. 24 Cost., la stessa norma, ha già affermato, con la sentenza n. 463 del 1995, che: a) - il sistema di valutazione automatica ha carattere di "mera esemplificazione", in quanto fondato sul generale criterio delle presunzioni e successivamente esteso anche ai chi non disponga della rendita catastale, proprio per sanare la disparità di trattamento rispetto a chi è già in possesso di tali dati; b) - tale possibilità è stata accordata prevedendo, del tutto ragionevolmente, la facoltà del contribuente, sprovvisto di rendita, di chiederne la determinazione al momento del trasferimento; c) - avverso l'atto di classamento l'interessato può far valere la tutela giurisdizionale, come avviene nella generalità dei casi di attribuzione della rendita al di fuori di una vicenda negoziale traslativa di un diritto reale, offrendo in tale sede gli elementi comprovanti un'erronea valutazione (tra cui il valore di mercato) - attraverso la via della descritta impugnativa si realizza proprio quella "dialettica" tra amministrazione e contribuente, indicata dal giudice 'a quo' come rimedio al denunciato "vulnus". - S. n. 463/1995. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

  • art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70
  • legge 13 maggio 1998, n. 154

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma sul ricorso proposto dalla Schia 2 S.r.l. contro l'Ufficio del registro di Parma, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento d'un avviso di liquidazione d'imposta, con il quale l'Ufficio del registro di Parma aveva rettificato in aumento il valore di un immobile rispetto a quello dichiarato nella compravendita, la Commissione tributaria di quella città ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'art. 12 del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani); che, secondo il giudice a quo, tale norma, nel prevedere il meccanismo di valutazione automatica (o forfettaria) dell'immobile anche in mancanza di rendita catastale purché la determinazione di quest'ultima venga contestualmente richiesta, determina una disparità di trattamento tra contribuenti a seconda che questi si trovino ad avere già attribuita o non la detta rendita, dovendo essi, nel secondo caso, sottostare alla determinazione dell'Ufficio tecnico erariale pur quando, se superiore ai valori di mercato, conducesse a risultati vessatori; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo dichiararsi non fondata la questione per il carattere meramente procedimentale della normativa, atto ad escludere ogni disparità di trattamento.
punto 2
Considerato che questa Corte, scrutinando in riferimento all'art. 24 della Costituzione la stessa norma ora denunziata, ha già affermato, con sentenza n. 463 del 1995 (non tenuta presente dal giudice a quo), che: a) il sistema di valutazione automatica ha carattere di "mera semplificazione", in quanto fondato sul generale criterio delle presunzioni e successivamente esteso anche a chi non disponga della rendita catastale, proprio per sanare la disparità di trattamento rispetto a chi è già in possesso di tali dati; b) tale possibilità è stata accordata prevedendo, del tutto ragionevolmente, la facoltà del contribuente, sprovvisto di rendita, di chiederne la determinazione al momento del trasferimento; c) avverso l'atto di classamento l'interessato può far valere la tutela giurisdizionale, come avviene nella generalità dei casi di attribuzione della rendita al di fuori di una vicenda negoziale traslativa di un diritto reale, offrendo in tale sede gli elementi comprovanti un'erronea valutazione (tra cui il valore di mercato); che attraverso la via della descritta impugnativa si realizza proprio quella "dialettica" tra amministrazione e contribuente, indicata dal giudice a quo come rimedio al denunciato vulnus (sia all'art. 24 sia all'art. 53 Cost.), il quale consisterebbe appunto nell'asserita impossibilità per il contribuente di "confutare le basi di calcolo applicate unilateralmente dall'Ufficio" e dunque nella soggezione di lui alla "terribile alea di vedersi determinare anche una base imponibile al di fuori di ogni plausibile riferimento al valore reale del bene"; che pertanto la questione è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositato in cancelleria il 6 novembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze