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Sez. L, Sentenza n. 2683 del 26/03/1997 (Rv. 503281 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Idoneità per il rispetto del termine annuale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Conseguenze circa il luogo della notificazione del ricorso con il pedissequo decreto - Notificazione ex art. 330, primo comma (al procuratore e non alla parte personalmente) - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503281-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO

Nel rito del lavoro la tempestività dell'appello, anche in relazione al termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che, quando quel deposito sia avvenuto entro l'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione, benché eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza, resta soggetta al disposto dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., e alla relativa indicazione del procuratore della parte (e non della parte personalmente) come destinatario della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)