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Sez. 2, Sentenza n. 1261 del 28/05/1962 (Rv. 252051 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - ATTRIBUZIONE A QUESTO DELLA COMPETENZA SPETTANTE AL GIUDICE CHE HA EMANATO LA SENTENZA IMPUGNATA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1962-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252051-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DI RINVIO - ATTRIBUZIONE A QUESTO DELLA COMPETENZA SPETTANTE AL GIUDICE CHE HA EMANATO LA SENTENZA IMPUGNATA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE*

La Competenza del giudice di rinvio si sottrae, per la sua stessa natura, alla sfera di applicazione degli artt 42 e seguenti cod proc civ, in quanto, per effetto della Cassazione con rinvio, la sentenza relativa implica che il giudice, il quale emano la decisione cassata, resti spogliato della Competenza del processo, per tutto il suo corso ulteriore, tale Competenza dovendo intendersi trasferita al giudice di rinvio. Nel caso in cui siano intervenute piu cassazioni con rinvio, la Competenza a conoscere della causa non puo essere che dell'ultimo giudice di rinvio. (V 1058/60, 1938/55, 2608/45, 1201/32).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)