Sez. 2, Sentenza n. 2773 del 07/03/1992 (Rv. 476122 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere | Muro perimetrale comune - Apertura - Collegamento di una unità immobiliare di esclusiva proprietà del condomino con altra compresa in un diverso fabbricato - Legittimità - Esclusione - Consenso all'apertura in forma scritta di tutti i condomini - Necessità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere
Qualora l'apertura nel muro perimetrale comune di un edificio condominiale sia eseguita dal singolo condomino per mettere in comunicazione una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con un'altra unità compresa in un diverso fabbricato, l'uso del muro comune non può ritenersi consentito a norma dell'art. 1102 cod. civ. in quanto non si risolve in un semplice maggiore suo godimento, ma integra una anormale e diversa utilizzazione diretta a sopperire ai bisogni di un bene al quale non è legato da alcun rapporto, venendo inoltre il muro e, quindi, le parti comuni del fabbricato, quali le fondazioni ed il suolo di cui esso fa parte, ad essere gravate da una vera e propria servitù a favore di un bene estraneo al condominio, per la cui legittima costituzione, vertendosi in tema di diritti reali immobiliari, è richiesta a pena di nullità la manifestazione del consenso in forma scritta di tutti i partecipi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)