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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18792 del 02/07/2021 (Rv. 661825 - 02)

CONSORZI - VOLONTARI | Consorzi con finalità di realizzazione di piano di edilizia sostitutiva - Assimilabilità all’associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c. - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente - Assoggettabilità alla disciplina dell’art. 1957 c.c.
Stato
decisa il 2021-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661825-02

CONSORZI - VOLONTARI

I consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilità per le obbligazioni assunte non è regolata dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2615, Legge 01/08/2002 num. 166 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)