diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 24177 del 29/11/2016 (Rv. 641938 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Legge regionale della Liguria n. 10 del 2004 - Art. 12 comma 3 - Questione di legittimità costituzionale - Violazione degli artt. 2, 3, 29 e 47 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641938-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In tema di edilizia residenziale pubblica, e’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della l.r. della Liguria n. 10 del 2004 - nella parte in cui prevede che, anche in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell’assegnatario, alla morte di questi, acquisiscano il diritto al subentro i soli familiari conviventi al momento dell’assegnazione dell’alloggio – sia con riguardo agli artt. 3 e 29 Cost., attesa la diversità di situazione tra i familiari che hanno abitato nell’immobile sin dal momento dell’assegnazione e quelli che, residenti altrove, abbiano beneficiato dell’autorizzazione comunale all’ampliamento, sia rispetto agli artt. 2 e 47 Cost., in quanto le norme che disciplinano le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono volte a garantire il godimento del diritto fondamentale all’abitazione secondo criteri che graduano le esigenze dei vari soggetti tenendo conto dell’urgenza del bisogno abitativo degli stessi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 47, Legge Reg. Liguria 29/06/2004 num. 10 art. 12, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)