Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018 (Rv. 647325 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Sentenza - Rinvio "per relationem" ad altra decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico - giuridica del rinvio.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto nulla la pronuncia impugnata, in quanto si era ricondotta solo genericamente ad una sentenza di assoluzione in sede penale, senza richiamarne il contenuto e specificarne la rilevanza ai fini dell'accertamento tributario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)