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Sez. 2, Sentenza n. 3225 del 11/10/1968 (Rv. 336164 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE- MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - OMESSA - PUNTO DECISIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336164-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE- MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - OMESSA - PUNTO DECISIVO - NOZIONE.*

Il vizio di contraddittorieta della motivazione e quello di motivazione insufficiente od omessa, previsti dall, art. 360, n. 5 cod.proc.civ. sussistono in quanto incidono sul ragionamento del giudice di merito in modo da rivelare un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ovvero in quanto palesino la deficienza o addirittura la Mancanza di esame su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio. Tali vizi non possono, quindi, consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelle pretese dalla parte, perche spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o della eccezione, dare prevalenza all, uno o all, altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, stabilire se sussistano fatti idonei a dare fondamento a presunzioni semplici, tutto cio rientrando nel suo potere discrezionale, a norma dell, art. 116 cod.proc.civ. non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, ai sensi dell, art 360, n.5 cod.proc.civ., l, avere il giudice di merito tratto dalla interpretazione di una dichiarazione negoziale un convincimento difforme o soltanto diverso da quello sostenuto dalla parte. Conforme alla sentenza n.1122-66, massima n.322248.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)