Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco
1. Agli effetti delle disposizioni precedenti:
1) sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;
2) sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato.2912
Art. 722 Pena accessoria e misura di sicurezza
1. La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
Art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo
1. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
2. Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
3. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena e' dell'ammenda fino a lire cinquecento.
Art. 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.
2. Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
Art. 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
1. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, e' punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.
Art. 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.
2. Soggiace all'ammenda fino a lire cinquecento chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.
Art. 727 Maltrattamento di animali
1. Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessita' li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per eta', e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.
2. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
3. La pena e' aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.
4. Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale.
Sezione II. Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Art. 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui
1. Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
2. Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
Art. 729
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N. 685
Art. 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
1. Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
2. Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
Titolo secondo. Delle contravvenzioni concernenti l'attivita' sociale della pubblica amministrazione
Art. 731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
1. Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Art. 732 Omesso avviamento dei minori al lavoro
1. Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Art. 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e' punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.
2. Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.20
Art. 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.20