Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 14/07/2000 (Rv. 538468 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - IN GENERE | Presupposti - "Animus novandi" comune a tutti i contraenti - Sussistenza - Prova - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - IN GENERE
L'effetto estintivo della obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre, - anche ove si acceda alla concezione più ampia della novazione medesima, che la ravvisi in ogni ipotesi di mutamento di carattere quantitativo dell'oggetto o di modifiche di modalità o di elementi di una medesima prestazione - che sia accertata la sussistenza dell'"animus novandi", che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti, e che deve essere provato in concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)