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Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 14/07/2000 (Rv. 538468 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - IN GENERE | Presupposti - "Animus novandi" comune a tutti i contraenti - Sussistenza - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538468-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - IN GENERE

L'effetto estintivo della obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre, - anche ove si acceda alla concezione più ampia della novazione medesima, che la ravvisi in ogni ipotesi di mutamento di carattere quantitativo dell'oggetto o di modifiche di modalità o di elementi di una medesima prestazione - che sia accertata la sussistenza dell'"animus novandi", che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti, e che deve essere provato in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)