Sez. 2, Sentenza n. 2053 del 23/07/1963 (Rv. 263159 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - MODI DI ACQUISTO - CONVENZIONE FRA LE PARTI - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITA - POTERI DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL MURO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - COMPETENZA PER VALORE - CALCOLO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - MODI DI ACQUISTO - CONVENZIONE FRA LE PARTI - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITA - POTERI DEL PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEL MURO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - COMPETENZA PER VALORE - CALCOLO.*
Per l'acquisto della medianza coattiva del muro di confine non basta la semplice dichiarazione di volonta del vicino, ne il fatto che questi abbia appoggiato al muro la propria fabbrica, ma e necessaria o una convenzione tra le parti, nella Forma scritta prevista dalla legge per il trasferimento della proprieta e dei diritto reali immobiliari, o, in Mancanza, una sentenza costitutiva che ne faccia le veci, previo pagamento dell'indennita di medianza da determinarsi al momento della pronuncia. Finche l'acquisto in uno di tali modi non si verifichi, o il diritto del vicino non si sia costituito in virtu di possesso ad usucapionem per la durata prevista dalla legge, il proprietario esclusivo del muro di confine, ha il diritto di chiedere la demolizione dell'opera su di esso costruita, salvo che preferisca domandare la legittimazione dello stato di fatto con la Costituzione della comunione e la condanna del vicino al pagamento dell'indennita di medianza. Anche in tale ipotesi l'Azione del proprietario del muro ha carattere reale, ed il valore della causa, il quale e dato dal valore della parte di muro resa comune e della meta del suolo su cui e costruito (come stabilisce l'art 874 cod civ), dev'essere determinato a norma dell'art 15 cod proc civ. (V 885/63, 2689/62, 1469/61, 514/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)