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Sez. 3, Sentenza n. 10974 del 21/02/2012 Cc. (dep. 21/03/2012) Rv. 252367 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Momento consumativo - Termine di prescrizione più favorevole - Individuazione.
Stato
decisa il 2012-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252367-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.Lgs. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi e, per le condotte commesse fino all'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, é applicabile la previgente e più favorevole disciplina della prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)