Sez. 1, Sentenza n. 662 del 20/01/1992 (Rv. 475388 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere | Sentenza appellata - Copia - Mancata inserzione nel fascicolo di parte - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Condizioni.
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere
La mancata inserzione di copia della sentenza appellata nel fascicolo di parte, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ., comporta l'improcedibilità dell'appello, ai sensi del successivo art. 348, terzo comma, sempre che non sia acquisita agli atti altra copia della sentenza medesima, traducendosi nella carenza di un presupposto essenziale per la pronuncia d'appello (cui non è consentito ovviare mediante rimessione della causa davanti all'istruttore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)