Sez. 1, Sentenza n. 8864 del 21/03/1989 Ud. (dep. 27/06/1989) Rv. 181645 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO - AUTONOMIA DEL REATO ASSOCIATIVO DEI REATI-FINE - PROVA PER L'ESISTENZA DEL REATO ASSOCIATIVO - UTILIZZO DEI REATI-FINE - POSSIBILITÀ - ASSENZA DI IMPUTAZIONI PER REATI-FINE - UTILIZZAZIONE DEI FATTI PER LE PROVE DEL DELITTO ASSOCIATIVO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO - AUTONOMIA DEL REATO ASSOCIATIVO DEI REATI-FINE - PROVA PER L'ESISTENZA DEL REATO ASSOCIATIVO - UTILIZZO DEI REATI-FINE - POSSIBILITÀ - ASSENZA DI IMPUTAZIONI PER REATI-FINE - UTILIZZAZIONE DEI FATTI PER LE PROVE DEL DELITTO ASSOCIATIVO - ESCLUSIONE.*
In tema di violazione dell'art. 416 bis cod. pen. va tenuto presente, per quanto può valere in considerazione dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, che seppure questi ultimi possono essere probatoriamente utilizzati, insieme ad altri elementi, al fine di ravvisare la esistenza di un patto sociale criminoso permanente, tuttavia l'assenza di imputazioni per reati- fine fa venir meno dal punto di vista logico la possibilità di utilizzare i relativi fatti al fine dell'ascrivibilità del delitto associativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)