Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 115 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7206
- Processo penale
- Norme relative all'assunzione di determinati testimoni
- Cod. proc. pen., artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma
- Grandi ufficiali dello stato
- Non è violato il principio di eguaglianza
- Questioni già decise
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sent. n. 76 del 1968. - S. n. 76/1978.
Norme impugnate
- art. 453, comma 3, codice di procedura penale del 1930
- art. 356, comma 1, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scaglione Nicola, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;
2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Olivo Rosario e Aiello Raffaele, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per l'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale).
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 76 del 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del codice di procedura penale.
punto 3
Rilevato altresì che il fondamento dell'impugnato art. 453, terzo comma, del codice di procedura penale poggia sugli stessi presupposti che stanno a base del disposto dell'art. 356 e che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 76 del 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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