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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 115 del 1974

Decisione
decisa il 1974-04-05, depositata il 1974-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:115
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7206

  • Processo penale
  • Norme relative all'assunzione di determinati testimoni
  • Cod. proc. pen., artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma
  • Grandi ufficiali dello stato
  • Non è violato il principio di eguaglianza
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sent. n. 76 del 1968. - S. n. 76/1978.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 marzo 1972 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scaglione Nicola, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972; 2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Olivo Rosario e Aiello Raffaele, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972. Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale (recanti norme conformi per l'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria e nella fase dibattimentale).
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 76 del 1968, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 356, primo comma, del codice di procedura penale.
punto 3
Rilevato altresì che il fondamento dell'impugnato art. 453, terzo comma, del codice di procedura penale poggia sugli stessi presupposti che stanno a base del disposto dell'art. 356 e che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 356, primo comma, e 453, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 76 del 1968. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze