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Sez. 5, Sentenza n. 9125 del 01/07/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 208620 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Associazione finalizzata al traffico - Aggravante della partecipazione di tossicodipendenti - "Ratio" - Condizioni per la sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208620-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

In materia di associazione finalizzata al traffico di droga la ratio dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90, deriva dalla constatazione della maggior pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti, soggetti a particolare sfruttamento a causa del loro stato. Tale "ratio" presuppone - tuttavia - la attualità della partecipazione tossicodipendente. Onde la estromissione di esso dall'associazione, comporta la eliminazione di quella maggiore pericolosità e quindi la non configurabilità dell'aggravante a carico degli altri membri, una volta che il o i tossicodipendenti non appartengano più alla società criminosa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)