Sez. 5, Sentenza n. 9125 del 01/07/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 208620 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Associazione finalizzata al traffico - Aggravante della partecipazione di tossicodipendenti - "Ratio" - Condizioni per la sussistenza.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
In materia di associazione finalizzata al traffico di droga la ratio dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90, deriva dalla constatazione della maggior pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti, soggetti a particolare sfruttamento a causa del loro stato. Tale "ratio" presuppone - tuttavia - la attualità della partecipazione tossicodipendente. Onde la estromissione di esso dall'associazione, comporta la eliminazione di quella maggiore pericolosità e quindi la non configurabilità dell'aggravante a carico degli altri membri, una volta che il o i tossicodipendenti non appartengano più alla società criminosa.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)