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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 76 del 1975

Decisione
decisa il 1975-03-20, depositata il 1975-03-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:76
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7737

  • Agricoltura
  • Contratti agrari
  • Proroga
  • Legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32, e legge 4 agosto 1971, n. 592, art. 5 ter, ultimo comma
  • Abrogazione della legge 13 giugno 1961, n. 527, e art. 1 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, che assumono come causa di cessazione della proroga l'ipotesi in cui il concedente voglia compiere radicali trasformazioni agrarie
  • Violazione dell'articolo 44 della costituzione
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971 n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie) già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 107 del 1974 e, per effetto di tale decisione, privi di ogni efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione. Cfr. sent. n. 107/1974

Norme impugnate

  • art. 32 legge 11 febbraio 1971, n. 11
  • art. 5-ter, comma 3, legge 4 agosto 1971, n. 592

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), e dell'art. 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 gennaio 1974 dalla Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra Rizzi Gerardo ed altri e Mascolo Francesco ed altro, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974; 2) ordinanza emessa il 14 giugno 1974 dal tribunale di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Di Ciano Gaetano e Martino e Nasuti Giovanna, iscritta al n.329 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Corte d'appello di Potenza e il tribunale di Lanciano hanno proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie), con riferimento agli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione; che nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Potenza è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato; che i giudizi, riguardando la stessa questione di legittimità costituzionale, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 5 aprile 1974 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592; che, per effetto di tale decisione, le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, terzo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592 (che hanno abrogato le norme che attribuiscono al concedente la facoltà di ottenere la cessazione della proroga per compiere sul fondo trasformazioni agrarie), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 107 del 5 aprile 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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