Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 26/04/1999 Cc. (dep. 07/07/1999) Rv. 214281 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | G.I.P. che ha disposto la misura cautelare - Tribunale del riesame chiamato a decidere della revoca della misura, già confermata da diverso collegio - Presidenza affidata al giudice già g.i.p. - Incompatibilità - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di incompatibilità, questa non sussiste tra il g.i.p. che ha applicato la misura cautelare in carcere, confermata da collegio diversamente composto in sede di riesame con la concessione degli arresti domiciliari, ed il tribunale del riesame, presieduto dallo stesso giudice, chiamato a decidere della revoca della misura coercitiva (sotto il profilo della cessazione delle esigenze cautelari e, in subordine, dell'applicazione di una misura meno afflittiva o del permesso di allontanarsi dal proprio domicilio per svolgere attività lavorativa). L'incompatibilità non sussiste non solo per assenza di previsione formale, ma altresì per difetto di interferenza funzionale tra i giudizi espressi, che sono complementari, in quanto riguardano statuizioni successive rese nel medesimo procedimento, ma con oggetto diverso, e, quindi, compatibili in quanto non comportano revisione delle valutazioni svolte in precedenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)