Sez. 3, Sentenza n. 1606 del 07/05/1976 (Rv. 380366 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - OBBLIGO DI RISULTATO - DIRETTIVE DEL COMMITTENTE - OBIEZIONI TECNICHE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - FATTISPECIE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - OBBLIGO DI RISULTATO - DIRETTIVE DEL COMMITTENTE - OBIEZIONI TECNICHE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - FATTISPECIE.*
L'Obbligo dell'appaltatore non e di mezzi, ma di risultato, onde egli, nell'esecuzione dei lavori, non deve solo attenersi alle norme tecniche ed alle direttive dell'appaltante, ma deve fare in modo che sia raggiunto il risultato previsto dallo stesso appaltante, alle cui direttive egli deve opporre le eventuali, necessarie obiezioni tecniche. (nella specie il committente aveva chiesto all'appaltatore i danni derivanti da infiltrazioni d'acqua dovute all'insufficiente impermeabilizzazione di un solaio, e l'appaltatore si difendeva affermando di avere effettuato l'impermeabilizzazione seguendo strettamente le direttive della controparte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)