Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 414 del 1999
Massime (1)
Massima n. 24991
- Parlamento
- Immunità parlamentari
- Camera dei deputati- dichiarazione di insindacabilità, 'ex' art. 68, comma primo, Cost., di talune delle esternazioni per cui il deputato amedeo matacena è stato chiamato a rispondere, davanti al tribunale di reggio calabria, del reato di diffamazione aggravata
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, nei confronti della camera, dal giudice adito
- Fase di delibazione
- Ammissibilità del conflitto
- Limiti
- Non estensibilità del contenuto della deliberazione della camera, e quindi dell'ammesso giudizio, a fatto non espressamente contemplato nella dichiarazione di insindacabilità.
Leggi la massima
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 17 aprile 1999, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 7 luglio 1998, con cui la Camera ha dichiarato che taluno dei fatti (dichiarazioni proferite in una intervista televisiva presso un'emittente locale) per cui il deputato Amedeo Matacena è stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata in danno del Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Vincenzo Macrì, concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., va dichiarato, in sede delibativa, ammissibile. I requisiti previsti dall'art. 39, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, infatti, senza dubbio sussistono, sia sotto il profilo oggettivo - in quanto il conflitto verte su attribuzioni costituzionali, garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'Assemblea parlamentare - sia sotto il profilo soggettivo, in quanto insorge tra organi entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono. Tuttavia, poiché il conflitto tra poteri dello Stato, in casi del genere, deve ritenersi ammissibile limitatamente all'oggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della Camera del Parlamento che si assume lesiva delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente, e nella specie è da escludersi - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - che la deliberazione parlamentare di insindacabilità, riferendosi espressamente solo ad uno (quello su menzionato) dei fatti contestati al deputato nel procedimento penale, possa intendersi estesa, nell'assunto dell'unitarietà temporale e sostanziale della vicenda, anche all'altro (apprezzamenti manifestati in una conferenza stampa e nell'ispirazione di un articolo apparso su un quotidiano), la deliberazione della Camera potrà essere oggetto dell'ammesso giudizio solo per quanto riguarda il primo episodio. - V., riguardo ai requisiti dell'ammissibilità del conflitto, da ultimo, O. nn. 319/1999, 362/1999 e 363/1999, e, in particolare, riguardo alla deliberazione della camera del Parlamento come oggetto e condizione dei giudizi su conflitti promossi da (o nei confronti di) organi del potere giurisdizionale in tema di immunità 'ex' art. 68, primo comma, Cost., S. nn. 252/1999 e 265/1997, nonché O. nn. 131/1999 e 179/1998.
Norme impugnate
- deliberazione della Camera dei deputati 7 luglio 1998
Parametri
- art. 39, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 39, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 68, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei deputati relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'On. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo Macrì, promosso dal Tribunale di Reggio Calabria, con ricorso depositato il 17 aprile 1999 ed iscritto al n. 116 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti del deputato Amedeo Matacena, per distinti reati di diffamazione aggravata, a mezzo stampa ovvero a mezzo trasmissione televisiva (art. 595 cod. pen., in relazione agli artt. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223), in danno di Vincenzo Macrì, sostituto procuratore della Repubblica addetto alla Direzione nazionale antimafia, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato, con ordinanza depositata il 17 aprile 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 7 luglio 1998 con la quale la medesima Camera, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che taluni dei fatti per i quali è in corso il procedimento penale (e precisamente quelli ascritti a titolo di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo televisivo) concernono opinioni espresse dal deputato Matacena nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale, premesso che sono contestati al deputato reati di diffamazione in relazione a) ad appellativi espressi dal deputato nei confronti del magistrato nel corso di una conferenza stampa e altresì nell'ispirazione di un articolo apparso su un quotidiano, e b) all'attribuzione al magistrato di fatti non corrispondenti al vero, e perciò lesivi della reputazione dello stesso, nel corso di una intervista televisiva presso un'emittente locale, ritiene che la deliberazione parlamentare di insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, benché concernente soltanto il secondo episodio (sub b) debba intendersi estesa al primo (sub a) nell'assunto dell'unitarietà temporale e sostanziale della vicenda, che ha del resto condotto alla riunione dei due correlativi procedimenti penali originariamente distinti;
che ad avviso del ricorrente Tribunale le frasi utilizzate dal deputato, per il loro tenore obiettivo, esulano dall'espressione di opinioni politiche, sia pure svolte in toni accesi, rappresentando una denigrazione dettata da ragioni personali e non collegabili con il mandato parlamentare;
che l'affermazione della prerogativa dell'insindacabilità da parte dell'Assemblea non può dunque, secondo il Tribunale, essere condivisa, perché, nel caso di specie, non risulta il nesso funzionale tra il comportamento posto in essere e la carica rivestita, nesso che è il presupposto perché l'insindacabilità possa essere riconosciuta;
che pertanto il ricorrente chiede l'annullamento della delibera della Camera dei deputati, in quanto lesiva delle attribuzioni del potere giurisdizionale.
punto 2
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, esistendo la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che il conflitto promosso dall'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità (nella specie, penale) di un parlamentare per dichiarazioni o altre espressioni da lui rese, nei confronti della Camera che abbia valutato tali comportamenti come costituenti opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e perciò riconducibili alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte, sotto il profilo oggettivo, su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'Assemblea parlamentare, e insorge, sotto il profilo soggettivo, tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono (da ultimo, ordinanze nn. 363, 362 e 319 del 1999);
che pertanto, alla stregua delle osservazioni che precedono, il presente conflitto deve ritenersi ammissibile, peraltro limitatamente all'oggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente (v. sentenze nn. 252 del 1999 e 265 del 1997; ordinanze nn. 131 del 1999 e 179 del 1998), deliberazione che si riferisce, espressamente, soltanto a uno dei diversi fatti che sono contestati al deputato a titolo di diffamazione nel procedimento penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Reggio Calabria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso indicato in epigrafe dal Tribunale di Reggio Calabria, in relazione alla delibera adottata il 7 luglio 1998 dalla Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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