Sez. 2 - , Sentenza n. 45105 del 04/07/2019 Ud. (dep. 06/11/2019) Rv. 276957 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 – Disposta in primo grado prima dell’entrata in vigore del comma 1-quinques dell’art. 104-bis disp. att cod. proc. pen – Terzo interessato - Partecipazione al processo di appello – Esclusione – Ragioni – Conseguenze.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), il terzo interessato dal provvedimento ablatorio che non ha partecipato al processo di primo grado, per non essere ancora entrato in vigore il comma 1-quinques dell'art. 104-bis disp. att cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), non ha titolo, in assenza di una norma transitoria che lo consente, ad intervenire nei successivi giudizi di impugnazione e può tutelare la sua posizione sostanziale chiedendo la restituzione al giudice della cognizione, se non è intervenuta sentenza irrevocabile, ovvero proponendo incidente di esecuzione, in presenza di decisione irrevocabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 6, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)