Sez. 1, Sentenza n. 2079 del 20/05/1977 (Rv. 385804 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - NEI CONFRONTI DI UN ENTE PUBBLICO - NATURA - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - NEI CONFRONTI DI UN ENTE PUBBLICO - NATURA - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - SANATORIA.*
L'autorizzazione a stare in giudizio non e requisito di validita, ma condizione di efficacia della regolare Costituzione dell'ente pubblico: essa, pertanto, puo intervenire anche in un momento successivo e, anche, per la prima volta in Cassazione, con l'effetto di sanare retroattivamente l'irregolarita degli Atti precedenti. (Conf 2684/75, mass n 376658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 31, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)