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Sez. 1, Sentenza n. 4265 del 07/04/1992 (Rv. 476660 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Elezioni comunali o provinciali - Qualità di componente della CORECO - Causa d'ineleggibilità nell'ambito della Regione sede della Commissione - Mancanza di esercizio diretto del controllo sul comune o sulla provincia interessata alle elezioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476660-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)

La qualità di componente della Commissione Regionale di Controllo sugli atti degli enti locali - anche nel caso in cui il controllo stesso venga esercitato in forma decentrata attraverso sezioni provinciali -, sia che si tratti dell'organo avente sede nel capoluogo della Regione, sia che si tratti di una di dette sue articolazioni periferiche, costituisce causa di ineleggibilità a consigliere comunale o provinciale nell'ambito della Regione stessa, ai sensi dell'art. 2, primo comma n. 5 della legge 23 maggio 1981 n. 154, a nulla rilevando che il comitato o la sezione di appartenenza del candidato non esercitino direttamente il controllo sul comune o sulla provincia interessati alla consultazione elettorale e senza che ciò violi l'art. 51 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge 23/05/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)