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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 567 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-10, depositata il 1987-12-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:567
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3921

  • Istruzione pubblica
  • Personale insegnante
  • Professori di scuole secondarie
  • Insegnanti non di ruolo
  • Docenti di "attività musicali"
  • Possesso di prescritti requisiti
  • Mantenimento in servizio ai fini dell'immissione in ruolo
  • Esclusione dal beneficio
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale allorché identica questione sia stata già dichiarata infondata con precedente sentenza e nell'ordinanza di rimessione non si rinvengano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. e già dichiarata non fondata con sent. n. 222/1986 - dell'art. 44, commi terzo, sesto e settimo, L. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui esclude i docenti di attività musicali dai benefici ivi stesso previsti). - Cfr. S. n. 222/1986.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1986 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti dal Provveditorato agli studi di Reggio Calabria contro Geria Diego ed altre, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima Serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Geria Diego e Cristiano Laura, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 18 aprile 1986 ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella parte in cui esclude i docenti di attività musicali che abbiano prestato servizio secondo le modalità previste dall'articolo medesimo dal beneficio del mantenimento in servizio fino al conseguimento del diploma e dell'abilitazione e, quindi, ottenuti tali titoli, sino all'immissione in ruolo; che, in particolare, il giudice a quo prospetta la disparità di trattamento rispetto ai docenti di libere attività ginnico-sportive nonché l'assimilabilità dei posti relativi ad attività complementari alle normali cattedre di ruolo; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata; che si sono costituite le parti private, depositando anche memoria integrativa;
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata con la sentenza 14 ottobre 1986, n. 222 e che nella ordinanza di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo, sesto e settimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze