Sez. 6, Sentenza n. 922 del 27/02/1996 Cc. (dep. 21/06/1996) Rv. 205671 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione di una precedente ordinanza - Valutazione degli elementi acquisiti al procedimento successivamente all'emissione della misura e dell'ordinanza annullata - Legittimità.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere
In materia di riesame dei provvedimenti restrittivi, il giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione ha gli stessi poteri che competono originariamente al Tribunale del riesame e, per il principio di completa devoluzione del "thema decidendum", deve ritenersi che anche in tale sede sia consentito al tribunale di decidere sulla base di tutti gli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza e, quindi, anche in forza degli elementi acquisiti al processo in epoca successiva all'adozione della misura e all'emissione dell'ordinanza poi annullata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)