Sez. 6, Sentenza n. 6111 del 11/03/1980 Ud. (dep. 13/05/1980) Rv. 145295 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FATTO DENUNZIATO MANIFESTAMENTE INFONDATO - ESCLUSIONE DEL REATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FATTO DENUNZIATO MANIFESTAMENTE INFONDATO - ESCLUSIONE DEL REATO.*
La calunnia e da escludersi soltanto quando il fatto denunziato appaia, prima facie, manifestamente infondato, perche, in una tale ipotesi, non e a pensarsi che possa essere promosso un procedimento penale contro la 'persona denunziantè.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)