diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6111 del 11/03/1980 Ud. (dep. 13/05/1980) Rv. 145295 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FATTO DENUNZIATO MANIFESTAMENTE INFONDATO - ESCLUSIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145295-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FATTO DENUNZIATO MANIFESTAMENTE INFONDATO - ESCLUSIONE DEL REATO.*

La calunnia e da escludersi soltanto quando il fatto denunziato appaia, prima facie, manifestamente infondato, perche, in una tale ipotesi, non e a pensarsi che possa essere promosso un procedimento penale contro la 'persona denunziantè.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)