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Sez. L, Sentenza n. 3130 del 21/05/1982 (Rv. 421072 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME DIVERSE DA QUELLE EX ART. 136 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI - TRASCRIZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA NEL REGISTRO GENERALE DA PARTE DEL CANCELLIERE ED APPOSIZIONE DELLA FIRMA AD OPERA DEL PROCURATORE DI UNA PARTE PER ATTESTAZIONE DEL RITIRO DEL FASCICOLO - VALIDA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421072-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME DIVERSE DA QUELLE EX ART. 136 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI - TRASCRIZIONE DELLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA NEL REGISTRO GENERALE DA PARTE DEL CANCELLIERE ED APPOSIZIONE DELLA FIRMA AD OPERA DEL PROCURATORE DI UNA PARTE PER ATTESTAZIONE DEL RITIRO DEL FASCICOLO - VALIDA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

È valida la comunicazione di un provvedimento del giudice, anche se eseguita in modo diverso dalle tre forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ., sempre che vi sia stata un'attività a tal fine del cancelliere e vi sia la certezza che il provvedimento stesso sia stato così portato a conoscenza - anche per via indiretta e cioè attraverso la comunicazione di altro provvedimento che di quello contenga notizia - delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza. Pertanto non si è in presenza di una valida comunicazione della sentenza con la sola trascrizione della data di di deposito di questa nel registro generale da parte del cancelliere, non essendo tale atto destinato a fornire la suddetta conoscenza e non potendosi questa presumere per il solo fatto che il procuratore di una parte ha apposto la propria firma in tale registro per attestazione dell'avvenuto ritiro del suo fascicolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)