Sez. 3, Sentenza n. 4239 del 16/05/1990 (Rv. 467207 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - CONTROVERSIE AGRARIE - MEMORIA INTEGRATIVA - NUOVE CONCLUSIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - CONTROVERSIE AGRARIE - MEMORIA INTEGRATIVA - NUOVE CONCLUSIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di controversie agrarie assoggettate al rito del lavoro, nel caso in cui il giudice di appello disponga il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, la concessione del termine di cui all'art. 439 cod. proc. civ. in relazione all'art. 426 stesso codice è volta solo a consentire alle parti di mettersi in regola con le prescrizioni introdotte dal nuovo rito e non può quindi essere utilizzata per aggirare il divieto di proporre domande nuove in appello, con la conseguenza che è da escludere che la memoria integrativa di cui al citato art. 426 possa contenere conclusioni di merito diverse e più ampie di quelle esposte con l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione. (V 6449/86, mass n 448621; (V 1978/81, mass n 412679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)