Sez. 2, Sentenza n. 4433 del 05/10/1978 (Rv. 394093 - 01)
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO, NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE, DI CURARE LA TRASCRIZIONE DELL'ACQUISTO NEL PRA - FIDEIUSSIO INDEMNITATIS - CONFIGURABILITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA VENDITA CHIESTA DAL COMPRATORE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - CONSEGUENTE RINUNCIA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - RISOLUZIONE - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - IN GENERE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO, NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE, DI CURARE LA TRASCRIZIONE DELL'ACQUISTO NEL PRA - FIDEIUSSIO INDEMNITATIS - CONFIGURABILITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA VENDITA CHIESTA DAL COMPRATORE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - CONSEGUENTE RINUNCIA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA - ESCLUSIONE.*
Il contratto di fideiussione, con cui il fideiussore si sia obbligato, nei confronti del compratore di un automobile, a curare la trascrizione dell'acquisto nel pubblico registro automobilistico, si configura come Fideiussio indemnitatis, e cioe come una fideiussione in cui l'Obbligo del garante non ha per oggetto il compimento della prestazione, nel caso di inadempimento del debitore principale, bensi il semplice risarcimento del danno. Infatti, nel caso in cui il venditore dell'automobile non abbia, a sua volta, trascritto il suo acquisto, non avrebbe efficacia la trascrizione effettuata a favore del compratore, stante il principio della continuita della trascrizione, espresso nell'art 2650, primo comma cod civ. da cio consegue che la risoluzione per inadempimento della vendita, chiesta dal compratore nei confronti del venditore, comporta bensi rinuncia del secondo alle prestazioni che il primo avrebbe dovuto compiere, ma non comporta rinuncia alla garanzia fideiussoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)