Sez. 1, Sentenza n. 4200 del 25/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169001 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI ACCOMPAGNAMENTO - NELL'ISTRUZIONE - NEL DIBATTIMENTO - DIFFERENZE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI ACCOMPAGNAMENTO - NELL'ISTRUZIONE - NEL DIBATTIMENTO - DIFFERENZE.*
Nell'istruzione l'imputato, anche se libero, può essere tradotto innanzi al giudice contro la sua volontà e con provvedimento restrittivo della libertà personale (mandato di accompagnamento); nel giudizio invece l'imputato, anche se detenuto, può non comparire, poiché il suo accompagnamento è consentito solo quando si debba procedere ad Atti di ricognizione o confronto. (V mass n 146339; (V mass n 134788; (V mass nn 145416 e 120464, nel senso che il mandato di accompagnamento non può essere emesso nei confronti di imputato libero non comparso).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 261 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)