diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 438 del 1990

Decisione
decisa il 1990-09-26, depositata il 1990-10-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:438
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16457

  • Radiotelevisione e servizi radioelettrici
  • Radio telediffusione in ambito nazionale
  • Misure di garanzie del pluralismo informativo
  • Omessa previsione
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente la rilevanza della prospettata questione alla luce della normativa sopravvenuta (l. 6 agosto 1990 n. 223, disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). - S. n. 826/88.

Norme impugnate

  • art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
  • art. 3 legge 4 febbraio 1985, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1985, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Varazze nel procedimento penale a carico di Agliata Carmelo ed altro, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di costituzione di Agliata Carmelo ed altro e dell'A.N.T.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Uditi gli avv.ti Aldo Bonomo, Carlo Mezzanotte e Francesco Vassalli per Agliata Carmelo ed altro, Gino Tomei e Alessandro Pace per l'A.N.T.I. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di C. Agliata e V. D. Magagnato per il reato di cui all'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il Pretore di Varazze, con ordinanza del 22 febbraio 1989 (r.o. n. 225/8/9), dubita, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., della legittimità costituzionale di tale articolo e dell'art. 3 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, nella parte in cui consentono la trasmissione da parte di privati di programmi radiotelevisivi in ambito nazionale in assenza delle necessarie misure di garanzia del pluralismo informativo; che questa Corte, con sentenza n. 826 del 1988 ha ritenuto che tale normativa poteva reputarsi, allo stato, non illegittima soltanto in quanto provvisoria, avvertendo però che, ove fosse divenuta definitiva per effetto del mancato intervento del legislatore entro un termine ragionevole, sarebbe stata oggetto di diversa valutazione; che il giudice a quo, richiamandosi a questa sentenza, sostiene che tale termine sarebbe già ampiamente trascorso e che dunque il suddetto art. 3 della legge n. 10 del 1985 sarebbe divenuto definitivo, e perciò costituzionalmente illegittimo in relazione ai parametri invocati; che si è costituita in giudizio l'A.N.T.I. (Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti), parte civile nel processo a quo, concludendo per la fondatezza della questione; che si sono costituiti altresì C. Agliata e V. D. Magagnato, contestando da molteplici punti di vista sia l'ammissibilità sia la fondatezza della censura e chiedendo altresì l'espletamento di una nuova indagine istruttoria sulla complessiva situazione dell'emittenza radiotelevisiva; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
punto 2
Considerato che è entrata in vigore la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; che pertanto gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo perché, alla luce della normativa sopravvenuta, valuti se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Varazze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze