Sez. 1, Sentenza n. 2917 del 15/02/2016 (Rv. 638553 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Modifica o integrazione della domanda presentata al commissario liquidatore ex art. 208 l. fall. - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nella liquidazione coatta amministrativa, la cui prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le operazione di verifica dei crediti sono affidate al commissario liquidatore, organo estraneo alla giurisdizione, e prescindono dalla domanda di parte e dal suo contenuto, sicché deve ritenersi consentito al creditore, con l'opposizione allo stato passivo, di modificare o integrare l'istanza eventualmente presentata al commissario suddetto ai sensi dell'art. 208 l. fall..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 21/01/2005 num. 4 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Decreto Legge 19/11/2004 num. 277 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)