Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 60 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7097
- Processo penale
- Autorità del giudicato penale nel giudizio civile
- Cod. proc. pen., art. 27
- Operatività del giudicato anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi
- Viola gli artt. 3 e 24 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 16 giugno 1972 della Corte di Appello di Napoli - trattandosi di questione già decisa con sent. della Corte n. 99 del 1973, dichiarativa dell'illegittimità della norma sopraindicata "nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile od amministrativo, la pronuncia del giudice ha autorità di cosa giudicata... anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizioni di parteciparvi".
Norme impugnate
- art. 27 codice di procedura penale del 1930
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Mollo Andrea e Severino Rosa, iscritta al n.50 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
punto 1
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 99 del 1973, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta disposizione "nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto in condizione di parteciparvi".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 27 del codice di procedura penale, già dichiarato (nei limiti sopra indicati) costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 99 del 27 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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