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Sez. 2, Sentenza n. 1867 del 20/07/1967 (Rv. 328787 - 01)

DONAZIONE - CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DONAZIONI NULLE - CONVALIDA DA PARTE DEL DONANTE - ESCLUSIONE - CONVALIDA DA PARTE DEGLI EREDI DEL DONANTE - AMMISSIBILITA - CONFERMA - CONTENUTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328787-01

DONAZIONE - CONFERMA ED ESECUZIONE VOLONTARIA DI DONAZIONI NULLE - CONVALIDA DA PARTE DEL DONANTE - ESCLUSIONE - CONVALIDA DA PARTE DEGLI EREDI DEL DONANTE - AMMISSIBILITA - CONFERMA - CONTENUTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La donazione nulla e insuscettibile di sanatoria da parte del donante, che puo soltanto rinnovarla con efficacia ex nunc, mediante un altro atto dotato dei requisiti di Forma e di sostanza prescritti dalla legge per porre in essere tale negozio traslativo. Una convalida della donazione nulla puo essere eccezionalmente compiuta ai sensi dell'art. 799 cod. civ., solo dagli eredi o dagli aventi causa del donante, purche a conoscenza del motivo di nullita, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successive alla morte del donante. Tale conferma, per essere idonea allo scopo, deve essere posta in essere mediante un atto giuridico, non necessariamente redatto per iscritto e contenente tutti i requisiti stabiliti dall'art.1444 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 799, Cod. Civ. art. 1423

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)