Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 171 del 1972
Massime (4)
Massima n. 6395
- Processo penale
- Giudizio direttissimo
- Cod. proc. pen., artt. 502 e 503
- Sommario interrogatorio dell'imputato prima del giudizio
- Accertamento della sussistenza delle stesse garanzie previste per l'interrogatorio nella procedura ordinaria
- Necessaria interpretazione sistematica delle due disposizioni.
Leggi la massima
Al fine di stabilire se gli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., per quanto riguarda il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima del giudizio direttissimo, assicurino o no quelle stesse garanzie difensive (nomina ed intervento del difensore) che la legge predispone per la fase istruttoria della procedura ordinaria, non è sufficiente leggere isolatamente le due anzidette disposizioni, ma occorre interpretarle sistematicamente nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti l'interrogatorio dell'imputato.
Norme impugnate
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 6396
- Processo penale
- Ordinamento processuale vigente
- Interrogatorio dell'imputato
- Presenza del difensore
- È garantita nell'istruzione formale e sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria
- Nomina del difensore e suo diritto di essere presente
- Garanzia anche nel giudizio direttissimo
- Cod. proc. pen., artt. 502 e 503
- Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione
- Insussistenza
- Esclusione di illegittimità costituzionale. (cod. proc. pen., artt. 304 e 390).
Leggi la massima
Nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio dell'imputato è garantito, sia nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.) che nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicché non è dubbio che, anche quando si procede a giudizio direttissimo, e comunque si qualifichino gli atti compiuti dal pretore (cfr. l'art. 231 c.p.p.) o dal pubblico ministero prima del dibattimento, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Né diversamente stanno le cose a proposito della necessità della previa nomina del difensore. Va perciò dichiarata priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti degli artt. 502 e 503 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., partendo dall'erroneo presupposto che in virtù delle disposizioni impugnate al suddetto "sommario interrogatorio" si proceda senza nomina e possibilità di intervento da parte del difensore.
Norme impugnate
- art. 390 codice di procedura penale del 1930
- art. 304 codice di procedura penale del 1930
- art. 503 codice di procedura penale del 1930
- art. 502 codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 6397
- Processo penale
- Giudizio direttissimo
- Sommario interrogatorio dell'imputato prima del giudizio
- Cod. proc. pen., art. 503: nomina di un difensore di ufficio in mancanza di quello di fiducia
- Provvede il presidente del tribunale o della corte di appello ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero
- Interpretazione.
Leggi la massima
A norma degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen. nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, deve essere nominato un difensore. Di conseguenza l'art. 503 cod. proc. pen. - nella parte in cui (in relazione al giudizio direttissimo) prevede che il presidente del tribunale o della corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
Norme impugnate
- art. 503 codice di procedura penale del 1930
- art. 390 codice di procedura penale del 1930
- art. 304 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 24 Cost.
Massima n. 6398
- Processo penale
- Interrogatorio dell'imputato
- Intervento del difensore
- Non è obbligatorio, ma è necessario che sia possibile l'assistenza del difensore all'atto.
Leggi la massima
Come la Corte costituzionale precisò nella sentenza n. 62 del 1971, il rispetto del diritto di difesa previsto dall'art. 24, secondo comma, Cost., non richiede (riguardo alla fase istruttoria del processo penale) una obbligatorietà dell'intervento del difensore all'interrogatorio dell'imputato, ma è sufficientemente garantito dalla assicurata possibilità che il difensore assista all'atto predetto.
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1972 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Ferrara Filippo, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
punto 1
Con ordinanza del 7 febbraio 1972 il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale nella parte in cui tali disposizioni non sanciscono "l'obbligatorietà della nomina e dell'intervento del difensore durante il sommario interrogatorio dell'imputato nel giudizio direttissimo". Dovendosi tale interrogatorio considerare come vero e proprio atto istruttorio volto ad acquisire elementi di prova, l'esclusione del difensore comporterebbe la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
punto 2
Innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
:
Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il tribunale di Caltanissetta parte dal presupposto che gli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale non assicurino, per quanto riguarda il sommario interrogatorio dell'imputato cui si deve procedere prima del giudizio direttissimo, quelle stesse garanzie difensive (nomina ed intervento del difensore) che la legge predispone per l'interrogatorio nella procedura ordinaria: da ciò deriverebbe la violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 24 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Premesso che non è sufficiente leggere isolatamente le due disposizioni impugnate, ma che occorre interpretarle sistematicamente nella loro necessaria connessione con le altre norme concernenti l'interrogatorio dell'imputato, la Corte osserva che nel vigente ordinamento processuale - quale risulta a seguito della sentenza n. 190 del 1970 e della legge 18 marzo 1971, n. 62 - il diritto del difensore ad esser presente al predetto atto è garantito nell'istruzione formale (art. 304 bis c.p.p.), nell'istruzione sommaria (art. 392: cfr. sent. n. 52 del 1965) e nelle indagini di polizia giudiziaria (art. 225: cfr. anche sent. n. 86 del 1968): sicché non è dubbio che, quale che sia la qualificazione degli atti compiuti dal pretore - per il quale cfr. l'art. 231, primo comma, c.p.p. - o dal pubblico ministero prima del giudizio direttissimo, il difensore ha diritto di assistere all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502. Né diversamente stanno le cose a proposito della necessità della previa nomina del difensore, giacché gli artt. 304 e 390 c.p.p., nel testo risultante dalle recenti modifiche legislative, ne dispongono l'obbligatorietà nell'istruzione formale, nell'istruzione sommaria e nelle indagini di polizia giudiziaria, con la conseguenza che l'art. 503 - nella parte in cui prevede che il presidente del tribunale o della Corte di assise, in mancanza di un difensore di fiducia, nomini un difensore di ufficio ove non vi abbia provveduto il pubblico ministero nel primo atto del procedimento - deve essere interpretato nel senso che restano impregiudicati gli effetti invalidanti che si connettono all'inosservanza dell'obbligo imposto al pubblico ministero.
Non sussistono pertanto le denunziate violazioni dell'articolo 3 e dell'art. 24 della Costituzione. Giova peraltro aggiungere, poiché l'ordinanza parla di "obbligatorietà" dell'intervento del difensore, che, come questa Corte precisò nella sentenza n. 62 del 1971, il rispetto del diritto di difesa non richiede siffatta obbligatorietà, ma è sufficientemente garantito dalla possibilità che il difensore assista al predetto atto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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