Sez. L, Sentenza n. 1135 del 22/04/1974 (Rv. 369125 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - INFERMITA SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - INFERMITA SOPRAVVENUTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
A norma dell'art 149 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, il giudice per determinare la riduzione della capacita di guadagno dell'assicurato deve tener conto anche delle malattie insorte nel corso del procedimento amministrativo e di quello giurisdizionale. (V 3186'73, mass n 367004).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)