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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 8 del 1989

Decisione
decisa il 1989-01-09, depositata il 1989-01-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:8
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15072

  • Imposta di registro
  • Trattamento fiscale di favore
  • Estensione agli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da enti pubblici o enti nazionali costituiti a tale scopo
  • Mancata previsione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 19/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma secondo, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e art. 32, comma secondo, del d.P.R.29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 (R.O. 302 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R.26 ottobre 1972 n. 634, nonché dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non si prevede la estensione del trattamento fiscale di favore da essi previsto anche agli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da Enti pubblici o Enti nazionali a tale precipuo scopo costituiti; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
punto 2
Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 19 del 1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione, né risultano offerti profili diversi;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonché dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze