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Sez. 3, Sentenza n. 9477 del 13/07/1995 Ud. (dep. 07/09/1995) Rv. 203539 - 01

Edilizia - Disciplina urbanistica | Attività di cava - In violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico generale - Configurabilità del reato di cui all'art. 20 lett. a) legge n. 47 del 1985 - Sussistenza - Fattispecie: Regione Lazio.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203539-01

Edilizia - Disciplina urbanistica

L'attività di cava, esercitata in zona ove le prescrizioni dello strumento urbanistico generale non consentono detta utilizzazione del territorio, configura il reato previsto dall'art. 20 lett. a) legge 28 febbraio 1985, n. 47; detto orientamento giurisprudenziale, non contrasta con le decisioni delle sezioni unite, in base alle quali si è sostenuta la tesi della non sottoposizione a concessione edilizia dell'attività di coltivazione di cava, giacché detta conclusione non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 20 lett. a) legge n. 47 del 1985, basata sulle violazioni delle prescrizioni e quindi dei vincoli di piano, in quanto la norma punisce ogni inosservanza di norme previste da uno strumento urbanistico quale è il piano regolatore generale anche qualora non riguardi opere edilizie. (Nella specie il principio è stato affermato in ordine alla normativa regionale del Lazio ed in particolare con riferimento all'interpretazione dell'art. 39 legge n. 27 del 1993).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)