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Sez. 2, Ordinanza n. 21738 del 17/11/2004 (Rv. 578058 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione del processo - Impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Necessità - Istanza di revoca ex art. 177 o di riassunzione ex art. 297 cod. proc. civ. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578058-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di impugnazione dei provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., ove le parti, anziché proporre il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., nel termine di cui all'art. 47 stesso cod., propongano successivamente istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione, ex art. 177 cod. proc. civ., o di riassunzione del giudizio, ex art. 297 cod. proc. civ., ed il giudice, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'istanza nel primo caso e l'infondatezza della stessa nel secondo, adotti un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza rende inammissibile quella del secondo provvedimento, diversamente attribuendosi alle parti un'inammissibile facoltà di aggirare, con la proposizione delle istanze ex artt. 177 o 297 cod. proc. civ., il termine perentorio di trenta giorni stabilito dal precedente art. 47 per la proposizione del regolamento necessario di competenza, unico mezzo d'impugnazione dell'ordinanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)