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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 177 del 1970

Decisione
decisa il 1970-11-26, depositata il 1970-12-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:177
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 5281

  • Famiglia
  • Delitti contro la famiglia
  • Relazione adulterina
  • Cod. pen., art. 559, terzo comma
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, cod. pen. (relazione adulterina), già dichiarato illegittimito con sent. n. 147 del 27 novembre 1969. Cfr.: ord. n. 31/1970, ord. n. 103/1970, sent. n. 108/1970.

Norme impugnate

Massima n. 5282

  • Famiglia
  • Delitti contro la famiglia
  • Sottrazione consensuale di minorenni
  • Cod. pen., art. 573, primo comma
  • Reato commesso dalla madre
  • Pretesa illegittimità per violazione del principio di eguaglianza per la correlativa ipotesi in cui sia il marito a sottrarre alla madre il minore
  • Irrilevanza della questione rispetto al giudizio a quo
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573, primo comma, del cod. penale, sollevata in una fattispecie in cui la sottrazione consensuale del minore era stata commessa dalla madre, per violazione del principio di eguaglianza rispetto alla correlativa ipotesi di sottrazione del minore alla madre da parte del padre. Infatti, qualora la tesi dell'incostituzionalità venisse accolta sotto il profilo dell'esclusiva addebitabilità alla madre, la relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso concreto, in quanto la (conseguente) punibilità del padre per la sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la punibilità della madre per la sottrazione del minore al padre.

Norme impugnate

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 559, terzo comma, e 573, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1969 dal pretore di Parma nel procedimento penale a carico di Petrucci Benvenuto e Ventura Ada, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969. Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Nel corso di un procedimento penale per relazione adulterina e sottrazione consensuale di minore a carico di Benvenuto Petrucci e di Ada Ventura, iniziato a seguito di querela del marito di quest'ultima, il pretore di Parma, con ordinanza del 2 maggio 1969, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, e dell'art. 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione. Sulla prima questione, il pretore osserva che per la relazione adulterina debbano valere gli stessi principi della sentenza n. 126 del 1968 di questa Corte. Ma, poiché si tratta di reato autonomo rispetto all'adulterio, non possono estendersi a quello gli effetti di detta decisione. Sulla seconda questione, traendo argomento dalla sentenza n. 9 del 1964, nella quale si è affermato che la sottrazione di minore importa un'offesa che investe tutta la famiglia, asserisce che l'art. 573, primo comma, del codice penale darebbe luogo a un disparato trattamento tra i genitori, nei riguardi dei figli minori, col considerare soggetto passivo del reato il padre e non anche la madre, alla quale soltanto, tra i due, sarebbe addebitabile la sottrazione consensuale di minorenne. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 23 luglio 1969. Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte. :
punto 1
Sono state denunziate a questa Corte le disposizioni contenute nell'art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, e nell'articolo 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
punto 2
La prima questione è manifestamente infondata, dappoiché con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunziata, concernente la relazione adulterina (a seguito di che, la medesima questione è stata pure dichiarata manifestamente infondata con successive ordinanze n. 31 del 12 febbraio 1970 e n. 103 del 4 giugno 1970 e con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970).
punto 3
La seconda questione è, invece, da dichiarare inammissibile, perché irrilevante. Nella specie, il procedimento penale di che trattasi, iniziato a seguito di querela del marito contro la moglie, riguarda la sottrazione consensuale di un minore ultraquattordicenne. Invero, il pretore, nell'ordinanza, afferma, in modo generico, che il giudizio di merito non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione in esame, partendo dal presupposto che il fatto commesso dalla madre rientri nel trattamento giuridico - penale del citato art. 573 e ritenendo costituzionalmente illegittimo che analogo trattamento non sia previsto nella correlativa ipotesi in cui sia il marito a sottrarre il minore alla madre. Tuttavia, qualora la tesi dell'incostituzionalità venisse accolta sotto il profilo della esclusiva addebitabilità alla madre, la relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso concreto, in quanto la (conseguente) punibilità del padre per la sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la punibilità della madre per la sottrazione del figlio minore al padre.
punto 4
Resta affidata al magistrato ordinario l'interpretazione della norma, come ha fatto la Cassazione penale, con sua sentenza del 24 ottobre 1967.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze