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DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 1994 sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (94/90/CECA, CE, Euratom)

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare l'articolo 162 del trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che, in conformità della dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione allegata all'Atto finale del trattato sull'Unione europea, e in conformità delle conclusioni dei Consigli europei di Birmingham ed Edimburgo relative alla necessità di avvicinare maggiormente la Comunità ai suoi cittadini, occorre concordare con il Consiglio taluni principi, in forma di codice di condotta, che disciplineranno l'accesso ai documenti della Commissione e del Consiglio;

considerando che l'elaborazione di tali principi è basata sulle comunicazioni della Commissione relative all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, del 5 maggio 1993, e alla trasparenza nella Comunità, del 2 giugno 1993;

considerando che occorre adottare per la Commissione disposizioni specifiche che consentano l'applicazione di detto codice,

DECIDE:

Art. 1

È adottato il codice di condotta sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, il cui testo figura in allegato.

Art. 2

Per l'applicazione del codice di cui all'articolo 1, sono adottate le misure seguenti:

1. Le domande di accesso ai documenti devono essere presentate per iscritto ai competenti servizi della Commissione presso la sede di questa o presso i suoi uffici negli Stati membri o le sue delegazioni nei paesi terzi.

2. Il direttore generale o capo servizio o direttore designato a tal fine presso il Segretariato generale, o il funzionario da questi delegato, comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se la domanda è accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il richiedente è informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al segretario generale della Commissione con preghiera di riesaminare la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume che il richiedente abbia rinunciato alla domanda iniziale.

3. Il presidente ha l'autorità di decidere, d'intesa con il membro della Commissione competente per il settore in questione, in merito alle domande di riesame. Egli può delegare tale potere al segretario generale.

4.

L'assenza di risposta, da parte di uno dei funzionari di cui al punto 2, entro un mese a decorrere dalla presentazione della domanda di accesso a un documento, equivale a rifiuto.

A rifiuto equivale anche l'assenza di risposta a una domanda di riesame entro un mese dalla sua presentazione.

5. Per la fornitura di una copia di un documento su supporto cartaceo di oltre trenta pagine sarà richiesto un diritto di 10 ECU, più 0,036 ECU per foglio. Per supporti diversi, l'importo del diritto verrà stabilito caso per caso, sempre comunque entro limiti ragionevoli.

6. Per la consultazione di documenti presso la Commissione, l'unità interessata cercherà di venire incontro ai desideri del richiedente. Qualora l'unità non disponesse di strutture idonee per la consultazione in loco, i documenti potranno essere consultati presso una delle biblioteche centrali della Commissione a Bruxelles o a Lussemburgo, o presso gli uffici della Commissione negli Stati membri o presso le sue delegazioni nei paesi terzi.

Art. 3

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 15 febbraio 1994. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1994. Per la Commissione Joao PINHEIRO Membro della Commissione