Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Testo in vigore al
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 19 Rappresentazioni a prezzi ridotti
1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 22
IL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO17
Art. 23 Teatri e locali
1. I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 13417
Titolo III. Attivita' musicali in italia e all'estero
Art. 26 Disposizioni generali
1. Oltre all'attivita' svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.
2. Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle localita', degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.
Art. 27 Organizzazione delle manifestazioni liriche
1. Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalita' giuridica pubblica o privata.
2. Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.
3. Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilita' della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.
4. L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, puo' essere curata direttamente dagli enti promotori.
Art. 28 Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali
1. Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.
2. Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn e di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.
3. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province.
4. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, puo' con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attivita'.
Art. 29 Programmi delle manifestazioni
1. I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere:
a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana;
b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore.
2. Per le stagioni organizzate dai "teatri di tradizione" di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalita' straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.
3. Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.
Art. 30 Recite a prezzi ridotti
1. Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Art. 31 Sovvenzioni e incentivi per le attivita' liriche
1. L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita e' determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.
2. Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, e' fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.
3. Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:
a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;
b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;
c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite.
4. Il numero delle recite sovvenzionate e determinato col provvedimento di assegnazione.
Art. 32 Attivita' concertistiche e loro sovvenzionamento
1. Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, societa', istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.
2. L'importo delle sovvenzioni e' determinato tenendo presenti:
a) l'importanza culturale, la continuita' e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attivita' principale.
3. Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle societa' e delle istituzioni concertistiche che svolgono attivita' stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.
4. Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 2 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Art. 33 Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero
1. Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, puo' sovvenzionare con proprio decreto:
a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalita' giuridica pubblica o privata;
b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonche' da societa', istituzioni, associazioni e complessi che abbiano gia' svolto, da almeno due anni, attivita' in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;
c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.
Art. 34 Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero
1. Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione e' determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:
a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;
b) la posizione geografica della localita' in cui si svolge la manifestazione;
c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;
d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore
italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.
2. I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonche' i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalita' italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali puo' essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.
Art. 35 Gestione delle manifestazioni sovvenzionate
1. E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.
Art. 36 Festivals nazionali ed internazionali
1. Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una piu' ampia diffusione della cultura musicale.
Art. 37 Concorsi, attivita' sperimentali e rassegne
1. Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalita' italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.
Art. 38 Produzione nazionale nuova e nuovissima
1. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinera' con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.